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Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (16)

Art. 1 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 2 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 2a Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 2b Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 2c Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 3 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 4 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 5 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 6 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 7 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 8 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 9 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 10 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 11 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 11a Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione Art. 12 Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

Testo normativo (16 Articoli)

[5] 1 La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

2 Essa persegue lo scopo

a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;

b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;

c) di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

3 Essa si applica

a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;

b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);

c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.

Autorità competenti [6]

[5] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[6] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[7] Il Consiglio di Stato designa

a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);

b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

[7] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[9] 1 Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

2 Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

[9] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[10] Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare

a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);

b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA ;

c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

[10] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[11] Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare

a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;

b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;

c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).

[11] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare: [14]

a) il catalogo dei dati di Movpop;

b) ... ; [15]

c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;

d) le modalità d’accesso a Movpop;

e) la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;

f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico. [16]

Proprietà dei dati [17]

[14] Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[15] Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[16] Lett. modificata dalla L 7 .11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

[17] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

1 ... [18]

2 I dati sono proprietà del Comune.

3 L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

Origine, aggiornamento e scambio dei dati [19]

[18] Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[19] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[20] 1 I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

2 Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

3 I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

4 In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

5 Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

[20] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[21] 1 Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

2 I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

[21] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

1 Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

2 I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

3. a terzi

[22] 1 Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

2 L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

3 Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

4 L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

[22] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

Rimedi giuridici [23]

[23] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[24] Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

[24] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

[28] Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

[28] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. [29]

Pubblicata nel BU 2001 , 281.

[29] Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.

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