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CH-TI
Art. 7 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
Art. 7 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
[4] La direzione di progetto è competente a
a) decidere gli orientamenti strategici del progetto;
b) definire il mandato di cui all ’a rt. 4 cpv. 1;
c) definire i mandati, e scegliere i mandatari, per l ’ offerta di nuove misure di integrazione e di inserimento formati vo o professionale di cui all ’a rt. 4 cpv. 2 per importi fino a fr. 50 ’ 000. -- ; offerte per importi superiori sono deliberate dal Consiglio di Stato tramite risoluzione governativa.
[4] Art . modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347; precedente modifica: BU 2011, 51.
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