143.320
CH-TI
Art. 3 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
Art. 3 Regolamento sulle competenze e procedure per l’utilizzo dell’importo assegnato dalla Confederazione al Cantone per l’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti
[1] L’integrazione è perseguita tramite l’accompagnamento in percorsi individualizzati comprendenti le seguenti fasi
a) valutazione delle potenzialità e delle lacune ;
b) orientamento verso le misure idonee di integrazione e inserimento formativo o professionale ;
c) accompagnamento durante le misure ;
d) inserimento formativo o collocamento lavorativo se non già effettuati tramite le misure di cui alla lettera b).
[1] Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 347.
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