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CH-TI
Art. 9a Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
Art. 9a Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
[4] 1 In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 82a della LAsi, l’Ufficio decide annualmente
a) l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;
b) la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);
c) l’assicuratore (uno o più assicuratori) .
2 Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni previste all’art. 9 è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall’Ufficio.
[4] Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.
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Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
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