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Art. 9 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

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Art. 9 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

[1] 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi

a) persona sola CHF 500.–

b) coniugi CHF 750.–

c) supplemen to per 1° figlio minorenne CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.

4 P er le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio

a) persona sola CHF 800.–

b) due p ersone, allorquando condividono

un’unica camer a (coniugi, conviventi, partner

registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–

c) due persone singole CHF 1250.–

d) tre o più persone CHF 1500.– [2]

5 P er le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. [3]

6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200. --. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.

Scelta e affiliazione all’assi curazione

[1] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.

[2] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.

[3] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.

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