Art. 2 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
Art. 2 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), e per esso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: Ufficio), è competente per concedere le prestazioni assistenziali ai sensi del presente regolamento.
2 Per le persone di cui all’articolo 1 cpv. 1, la Divisione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questo compito, mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.
3 In caso di stipulazione di un contratto di prestazione ai sensi del precedente capoverso, gli enti incaricati possono adottare delle direttive interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni assistenziali, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Divisione e dell’Ufficio.