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Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (14)

Art. 1 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 2 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 3 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 4 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 5 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 6 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 8 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 9 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 9a Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 10 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 11 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 12 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Art. 13 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero

Testo normativo (14 Articoli)

1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), e per esso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: Ufficio), è competente per concedere le prestazioni assistenziali ai sensi del presente regolamento.

2 Per le persone di cui all’articolo 1 cpv. 1, la Divisione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questo compito, mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.

3 In caso di stipulazione di un contratto di prestazione ai sensi del precedente capoverso, gli enti incaricati possono adottare delle direttive interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni assistenziali, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Divisione e dell’Ufficio.

1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.

[1] 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi

a) persona sola CHF 500.–

b) coniugi CHF 750.–

c) supplemen to per 1° figlio minorenne CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.

4 P er le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio

a) persona sola CHF 800.–

b) due p ersone, allorquando condividono

un’unica camer a (coniugi, conviventi, partner

registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–

c) due persone singole CHF 1250.–

d) tre o più persone CHF 1500.– [2]

5 P er le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. [3]

6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200. --. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.

Scelta e affiliazione all’assi curazione

[1] Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.

[2] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.

[3] Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.

[4] 1 In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 82a della LAsi, l’Ufficio decide annualmente

a) l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;

b) la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);

c) l’assicuratore (uno o più assicuratori) .

2 Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni previste all’art. 9 è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall’Ufficio.

[4] Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.

1 Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall’Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.

2 Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante.

3 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

1 Alle persone di cui all’art. 1, cpv. 1, lett. d), che non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.

2 Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura.

3 Se per l’alimentazione e l’igiene personale appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-- al giorno per persona.

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