143.210
RLAMC
CH-TI
Art. 3 RLAMC Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLAMC)
RLAMC
Art. 3 RLAMC
La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione
a) cura i contatti con le preposte autorità cantonali e federali;
b) collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;
c) informa l’Autorità regionale di protezione competente se la persona è minorenne;
d) sottopone al Giudice delle misure coercitive per esame ed approvazione gli ordini di carcerazione e di proroga con i relativi atti.