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143.210 RLAMC CH-TI

Art. 3 RLAMC Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLAMC)

RLAMC
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Art. 3 RLAMC

La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione

a) cura i contatti con le preposte autorità cantonali e federali;

b) collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;

c) informa l’Autorità regionale di protezione competente se la persona è minorenne;

d) sottopone al Giudice delle misure coercitive per esame ed approvazione gli ordini di carcerazione e di proroga con i relativi atti.

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