143.210
RLAMC
CH-TI
Art. 2 RLAMC Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLAMC)
RLAMC
Art. 2 RLAMC
La Polizia cantonale
a) sente la persona straniera;
b) esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive;
c) decide i provvedimenti sostitutivi (art. 2 Lamc);
d) informa la persona designata dalla persona incarcerata (art. 81 cpv. 1 LStrI);
e) ordina ed esegue la perquisizione personale (art. 70 cpv. 1 LStrI);
f) collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;
g) trasmette gli atti al Giudice delle misure coercitive;
h) ordina il fermo (art. 73 LStrI);
i) può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStrI).