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143.210 RLAMC CH-TI

Art. 2 RLAMC Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RLAMC)

RLAMC
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Art. 2 RLAMC

La Polizia cantonale

a) sente la persona straniera;

b) esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive;

c) decide i provvedimenti sostitutivi (art. 2 Lamc);

d) informa la persona designata dalla persona incarcerata (art. 81 cpv. 1 LStrI);

e) ordina ed esegue la perquisizione personale (art. 70 cpv. 1 LStrI);

f) collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;

g) trasmette gli atti al Giudice delle misure coercitive;

h) ordina il fermo (art. 73 LStrI);

i) può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStrI).

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