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Art. 2 Lamc Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (Lamc)

Lamc
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Art. 2 Lamc

1 Può essere ordinato un provvedimento sostitutivo se lo scopo della carcerazione può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti, con la regolare comparizione, con la residenza in un luogo determinato o altri provvedimenti idonei.

2 I provvedimenti di cui al cpv. 1 possono essere decisi singolarmente o cumulativamente.

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