Art. 2 RCCP Regolamento del Centro cantonale polivalente di Camorino (RCCP)
Art. 2 RCCP
1 Il Centro è principalmente destinato a ospitare persone attribuite al Canton Ticino nell’ambito dell’asilo. Rientrano quali ospiti del centro di principio le persone
a) la cui domanda d’asilo non è ancora stata evasa (permesso N);
b) la cui ammissione è stata concessa in via provvisoria (permesso F);
c) che beneficiano di uno statuto di rifugiato e di un diritto di dimora (permesso B);
d) che beneficiano di una protezione provvisoria (permesso S), quale possibile punto d’affluenza del “piano d’accolta” stabilito dal Consiglio di Stato.
2 Il Centro può essere utilizzato anche per altri scopi di protezione, previa autorizzazione da parte del Direttore e del Capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. In tale caso può essere stipulata una convezione che definisce in particolare la durata e l’uso previsto.
3 Qualora la Segreteria di Stato della migrazione dovesse emanare una decisione di non entrata in materia (NEM) o una decisione negativa con rinvio nei confronti di un ospite, egli non potrà più essere ospitato presso il Centro dalla cresciuta in giudicato della decisione.
Il Direttore può concedere una deroga, permettendo all’ospite di rimanere nel Centro al massimo 60 giorni dopo la crescita in giudicato, solo a condizione che vi sia una decisione di attribuzione ad un nuovo alloggio emessa dall’URAR.