143.110
RLALSI
CH-TI
Art. 8a RLALSI Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI)
RLALSI
Art. 8a RLALSI
[32] 1 L’Ufficio definisce le misure tecniche e organizzative concernenti
a ) l’identificazione e l’autenticazione elettronica degli utenti;
b) i formati di trasmissione ammessi;
c) la conferma di ricezione elettronica delle domande.
2 Le comunicazioni elettroniche devono garantire
a) l’integrità, la disponibilità e la completezza dei dati trasmessi;
b) la tracciabilità delle operazioni effettuate;
c) la protezione contro accessi, modifiche o divulgazioni non autorizzati.
[32] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.