Legislator Giurisprudenza & Legislazione
143.110 RLALSI CH-TI

Art. 8a RLALSI Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI)

RLALSI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (26 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8a RLALSI

[32] 1 L’Ufficio definisce le misure tecniche e organizzative concernenti

a ) l’identificazione e l’autenticazione elettronica degli utenti;

b) i formati di trasmissione ammessi;

c) la conferma di ricezione elettronica delle domande.

2 Le comunicazioni elettroniche devono garantire

a) l’integrità, la disponibilità e la completezza dei dati trasmessi;

b) la tracciabilità delle operazioni effettuate;

c) la protezione contro accessi, modifiche o divulgazioni non autorizzati.

[32] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

← Art. 8 RLALSI Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) Art. 8b RLALSI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →