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Art. 2 RLALSI Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI)

RLALSI
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Art. 2 RLALSI

[5] 1 La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a

a) rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare, commutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta); [6]

b) rilasciare e prolungare i visti;

c) pronunciare l’ammonimento;

d) pronunciare l’avviso;

e) ordinare l’allontanamento senza formalità;

f) … [7]

g) formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;

h) fissare, prorogare e sospendere i termini di partenza; [8]

i) definire le modalità di trasmissione delle segnalazioni d’ufficio; [9]

l) collaborare con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;

m) esercitare le competenze di cui all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC) e ai relativi protocolli susseguenti, alla convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (AELS) e alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri; [10]

n) richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV); [11]

o) gestire le procedure ricorsuali inerenti all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI) e alle relative ordinanze; [12]

p) assumere il segretariato e la presidenza della Commissione consultiva del mercato del lavoro; [13]

q) rilasciare le attestazioni inerenti al periodo di soggiorno e di lavoro della persona straniera nel Canton Ticino; [14]

r) eseguire l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66a, 66a bis CP e 49a, 49a bis CPM) ed esaminare la sua effettiva attuazione.

3 Per il rilevamento dei dati personali e biometrici l’Ufficio della migrazione può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio dello stato civile. [15]

[5] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009, 461; BU 2016, 420.

[6] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

[7] Lett. abrogata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

[8] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[9] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

[10] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2021, 164.

[11] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[12] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2019, 375; BU 2021, 164.

[13] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

[14] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

[15] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.

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