Art. 8a LALSI Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI)
Art. 8a LALSI
[9] 1 Per conseguire e realizzare gli obiettivi definiti nel programma d’integrazione cantonale, il Consiglio di Stato assicura il coordinamento degli strumenti e delle risorse disponibili e vigila sul corretto utilizzo di quest’ultime da parte dei beneficiari.
2 Esso può sussidiare progetti volti all’integrazione degli stranieri entro un massimo del 50% del costo stabilito a preventivo.
3 Nell’ambito del programma d’integrazione cantonale, l’erogazione dei contributi finanziari deve tener conto in particolare
a) delle possibilità di coordinamento e di integrazione territoriale con unità e servizi gestiti o sussidiati dallo Stato;
b) dei mezzi finanziari a disposizione.
4 Il Consiglio di Stato definisce i criteri di erogazione dei sussidi.
[9] Art. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 138.