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Art. 9 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)

RLCCit
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Art. 9 RLCCit

1 La certificazione inerente alle conoscenze orali e scritte della lingua italiana deve essere emessa da un istituto riconosciuto e deve essere basata su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

2 La certificazione circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino deve essere emessa da una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria che ha dispensato la formazione.

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