Art. 7 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)
Art. 7 RLCCit
[5] 1 Nell’ambito di questi accertamenti, il richiedente deve
– dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana secondo i criteri definiti dall’articolo 6 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit);
– dimostrare di aver frequentato un corso organizzato presso una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria e di aver superato un test circa le sue conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.
2 Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente
a) parla e scrive l’italiano in quanto lingua madre;
b) ha frequentato almeno cinque anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola ticinese di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990, oppure
c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
3 Lo straniero che ha frequentato in Ticino almeno 5 anni fra formazione dell’obbligo (esclusa la scuola dell’infanzia) e/o una formazione di livello secondario II presso una scuola ticinese di cui agli articoli 4 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990 è dispensato dalla frequentazione del corso e dal test sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.
4 Lo straniero che non adempie i criteri del capoverso 3 ma ha ottenuto un titolo del secondario II o un titolo terziario in Ticino può ottenere su richiesta l’esonero dalla frequenza del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, ma deve sottoporsi al test.
5 Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino e presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero e circa i titoli del settore secondario II e terziario.
[5] Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.