Art. 6 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)
Art. 6 RLCCit
1 Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce alla compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera, all’integrazione nella comunità svizzera e ticinese, segnatamente
– il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
– il rispetto dei valori della Costituzione federale e di quella cantonale;
– la partecipazione alla vita sociale e culturale;
– l’intrattenimento di rapporti con cittadini svizzeri e ticinesi;
– lo svolgimento di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione;
– l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge e dei figli minorenni sottoposti alla sua autorità parentale.
2 L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.