Art. 5 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)
Art. 5 RLCCit
[4] 1 Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la domanda al Municipio del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e procurandosi la documentazione seguendo questo ordine
1. se necessario, il certificato di lingua italiana ai sensi del capoverso 2 lettera a);
2. se necessario, il certificato di frequenza e di superamento dell’esame del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino ai sensi del capoverso 2 lettera b);
3. il certificato di stato civile ai sensi del capoverso 2 lettera c);
4. la dichiarazione dell’Ufficio della migrazione ai sensi del capoverso 2 lettera d);
5. tutti gli altri documenti indicati al capoverso 2 lettere e) - p).
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti
a) certificazioni « CELI » o « fide » circa la conoscenza della lingua italiana o dispensa rilasciata dalla competente autorità cantonale conformemente a quanto indicato dall’articolo 7;
b) certificazione originale circa rispettivamente la frequentazione del corso, presso una scuola ticinese accreditata, e il superamento dell’esame sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino o documentazione a comprova della frequenza scolastica o dispensa rilasciata dalla competente autorità cantonale conformemente a quanto indicato dall’articolo 7;
c) conferma dello stato civile registrato per cittadini stranieri o apolidi (richiedente non coniugato) oppure certificato di famiglia (richiedente coniugato) o certificato dell’unione domestica (richiedente in unione domestica registrata) rilasciato dal competente Ufficio di stato civile da meno di 6 mesi ;
d) certificazione dell’Ufficio della migrazione confermante tipologie e durate dei permessi per stranieri posseduti dal richiedente durante i termini legali di residenza in Svizzera (modulo 11);
e) copia del permesso per stranieri C in corso di validità ;
f) copia di un documento nazionale di identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità, certificato di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri sprovvisti di documenti nazionali, eventuali documenti nazionali sostitutivi) ;
g) certificati di domicilio giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Canton Ticino e nel Comune ;
h) estratto per privati del casellario giudiziale federale (a partire dai 12 anni anche per i figli compresi nella procedura) ;
i) autocertificazione sui criteri d’integrazione penale (modulo 8) (a partire dai 16 anni anche per i figli compresi nella procedura) ;
j) dichiarazione del competente Ufficio di esecuzione circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati (a partire dai 12 anni anche per i figli compresi nella procedura) ;
k) dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali e l’assenza di arretrati scoperti (moduli 2 e 3) (a partire dai 18 anni di età) ;
l) dichiarazione delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali degli ultimi 10 anni (modulo 10);
m) ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato ;
n) certificazioni inerenti all’esercizio di un’attività economica (dichiarazione o contratto di lavoro, decisione AI, iscrizione alla disoccupazione, decisione di pensionamento, estratto registro di commercio e iscrizione AVS per indipendenti ecc.) o di una formazione (dichiarazione di frequenza scolastica) durante gli ultimi 10 anni;
o) certificazione concernente l’attribuzione dell’autorità parentale per richiedenti o figli minorenni compresi nell’istanza, nella misura in cui l’autorità parentale non è esercitata congiuntamente dai genitori;
p) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.
3 Tutti i documenti devono essere emessi di recente e a dipendenza delle circostanze sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.
[4] Art. modificato dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.