Legislator Giurisprudenza & Legislazione
141.110 RLCCITVBG CH-TI

Art. 4 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)

RLCCit
Apri la fonte ufficiale Atto completo (34 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 RLCCit

1 Svolta la procedura dell’articolo 9 della legge, il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell’attinenza comunale; la decisione del legislativo va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.

2 Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una proposta negativa in un messaggio municipale o in un rapporto commissionale. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l’oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.

3 Nel caso di seconda parità secondo l’articolo 10 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2.

4 Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito in base all’articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l’articolo 34a della legge e l’articolo 22 del presente regolamento.

← Art. 3 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit) Art. 5 RLCCit →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →