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Art. 3 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)

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Art. 3 RLCCit

1 Nell’ambito di questi accertamenti il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i criteri definiti dall’articolo 6 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 17 giugno 2016 (OCit) per la naturalizzazione di cittadini stranieri.

2 Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente

a) parla e scrive l’italiano in quanto lingua madre;

b) ha frequentato almeno 5 anni la scuola dell’obbligo ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in lingua italiana in una scuola ticinese di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti della legge della scuola del 1° febbraio 1990, oppure [3]

c) produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente all’articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

3 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) si pronuncia in casi di dubbio circa l’equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l’equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all’estero.

[3] Lett. modificata dal R 2.6.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 184.

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