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Art. 29 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)

RLCCit
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Art. 29 RLCCit

Le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire l’autenticità, l’integrità e la disponibilità della documentazione.

A tal fine, gli organi e servizi del Cantone e per analogia quelli dei Comuni, applicano le disposizioni del r egolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale del 5 settembre 2012.

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