Art. 22 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)
Art. 22 RLCCit
1 Gli organi cantonali e comunali che, in applicazione della LCit, della OCit, della legge e del presente regolamento, possono elaborare dati personali secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, applicano i principi di proporzionalità e di finalità e, in particolare, raccolgono per ogni procedura i dati necessari alla trattazione dell’istanza, finalizzati all’assunzione delle decisioni da parte delle istanze coinvolte a livello federale, cantonale e comunale.
2 Le autorità di cui al capoverso 1 possono elaborare i dati personali previsti dalla LCit, dalla OCit, dalla legge e dal presente regolamento anche allorquando, in applicazione di disposizioni federali, svolgono indagini su mandato delle autorità federali nell’ambito di procedure di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione, di annullamento o di accertamento della cittadinanza.