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141.110 RLCCITVBG CH-TI

Art. 2 RLCCit Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit)

RLCCit
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Art. 2 RLCCit

1 Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, segnatamente

– il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

– il rispetto dei valori della Costituzione cantonale;

– la partecipazione alla vita sociale e culturale;

– l’intrattenimento di rapporti con cittadini ticinesi;

– lo svolgimento di un’attività economica o l’acquisizione di una formazione.

2 L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.

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