Art. 7 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)
Art. 7 LCCit
[6] 1 La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere concesse al confederato
a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e
b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.
2 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente
a) dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;
c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; [7]
d) dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e [8]
e) dall’indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti. [9]
3 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.
[6] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.
[7] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
[8] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.
[9] Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.