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Art. 7 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

LCCit
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Art. 7 LCCit

[6] 1 La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere concesse al confederato

a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e

b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese.

2 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente

a) dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

b) dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;

c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana; [7]

d) dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e [8]

e) dall’indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti. [9]

3 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

[6] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[7] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[8] Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[9] Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

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