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Art. 4 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

LCCit
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Art. 4 LCCit

[3] 1 I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.

2 I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.

[3] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

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