141.100
LCCIT
CH-TI
Art. 39 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)
LCCit
Art. 39 LCCit
Il Consiglio di Stato è competente
a) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;
b) a pronunciare l’annullamento dell’acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;
c) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;
d) a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale.