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141.100 LCCIT CH-TI

Art. 39 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

LCCit
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Art. 39 LCCit

Il Consiglio di Stato è competente

a) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;

b) a pronunciare l’annullamento dell’acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;

c) a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;

d) a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale.

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