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Art. 3 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

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Art. 3 LCCit

[2] L’acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.

[2] Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

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