141.100
LCCIT
CH-TI
Art. 2 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)
LCCit
Art. 2 LCCit
1 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l’acquisto e la perdita dell’attinenza comunale.
2 L’attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.
3 Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.