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141.100 LCCIT CH-TI

Art. 2 LCCit Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit)

LCCit
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Art. 2 LCCit

1 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l’acquisto e la perdita dell’attinenza comunale.

2 L’attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

3 Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

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