Legislator Giurisprudenza & Legislazione
130.200 CH-TI

Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d’ Italia annesse al presente decreto legislativo.

Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civil e con decadenza automatica all’ entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’ Italia.

I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendent e o indipendente, a Campione d’ Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo

a) di fr 1500 per celibe o nubile che rispetta i requisiti di quest’ articolo;

b) di fr 5000 per famiglia, un membro del quale rispetta i requisiti di quest’ articolo.

È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a q uella del Comune di Campione d’ Italia.

Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l’ enclave il 50 % delle spese è as sunto dal Comune di Campione d’ Italia.

Questa quota parte di spesa si aggiunge all’ impegno finanziario a c arico del Comune di Campione d’ Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all’ art. 1 del presente Decreto Legislativo.

Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore [1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Pubblicato nel BU 19 98 , 130.

[1] E ntrata in vigore: 8 maggio 1998 - BU 1998, 130.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →