Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d’ Italia annesse al presente decreto legislativo.
Le prestazioni del Canton Ticino sono vincolate a q uelle del Comune di Campione d’ Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune.
Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civil e con decadenza automatica all’ entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’ Italia.
I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendent e o indipendente, a Campione d’ Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo
a) di fr 1500 per celibe o nubile che rispetta i requisiti di quest’ articolo;
b) di fr 5000 per famiglia, un membro del quale rispetta i requisiti di quest’ articolo.
È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a q uella del Comune di Campione d’ Italia.
Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l’ enclave il 50 % delle spese è as sunto dal Comune di Campione d’ Italia.
Questa quota parte di spesa si aggiunge all’ impegno finanziario a c arico del Comune di Campione d’ Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all’ art. 1 del presente Decreto Legislativo.
Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore [1] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Pubblicato nel BU 19 98 , 130.
[1] E ntrata in vigore: 8 maggio 1998 - BU 1998, 130.