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Art. 2 Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

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Art. 2 Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino.

2 La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD.

3 Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.

4 Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

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