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Art. 2 Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali

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Art. 2 Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali

1 I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i Governi dei Cantoni stessi.

2 Ogni Governo cantonale ha diritto ad un seggio in seno alla Conferenza; la scelta del rappresentante e la determinazione della durata del mandato spettano al rispettivo Governo cantonale.

3 I Governi cantonali possono inviare alla Conferenza anche rappresentanti supplementari, a condizione di rispettare il principio della parità dei voti dei singoli Cantoni. Inoltre i rappresentanti dei Cantoni possono eccezionalmente farsi accompagnare da collaboratori o da esperti.

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