120.200
CH-TI
Art. 2 Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali
Art. 2 Convenzione sulla Conferenza dei Governi cantonali
1 I membri della Conferenza dei governi cantonali sono i Governi dei Cantoni stessi.
2 Ogni Governo cantonale ha diritto ad un seggio in seno alla Conferenza; la scelta del rappresentante e la determinazione della durata del mandato spettano al rispettivo Governo cantonale.
3 I Governi cantonali possono inviare alla Conferenza anche rappresentanti supplementari, a condizione di rispettare il principio della parità dei voti dei singoli Cantoni. Inoltre i rappresentanti dei Cantoni possono eccezionalmente farsi accompagnare da collaboratori o da esperti.