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Art. 2 Legge sui colori e sigillo del Cantone Legge sui colori e sigillo del Cantone

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Art. 2 Legge sui colori e sigillo del Cantone

Il sigillo del Cantone Ticino avrà per impronta un campo di figura ovale tagliato verticalmente in due parti. A destra sarà collocato il color rosso ed a sinistra l’ azzurro. Si le ggerà nella circonferenza dell’ ovale da una parte “Federazione Elvetica” [2] e dall’ altra “Cantone Ticino”.

La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestal lo un’ iscrizione denotante a quale dei due consigli appartenga.

[2] All’iscrizione di Federazione Elvetica è stata sostituita coll’andar del tempo quella di Confederazione Svizzera - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.

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