Art. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
Art. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
1 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati. [1]
2 Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.
3 Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini. [2]
4 Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà. [3]
[1] Modifica dell’art. 4 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.
[2] Modifica dell’art. 4 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 5.6.2011: voti favorevoli 40'027, voti contrari 13'386, in vigore dal 28.6.2011 - BU 2011, 345.
[3] Introduzione dell’art. 4 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 9.2.2020: voti favorevoli 41'284, voti contrari 36'546, in vigore dal 28.2.2020 - BU 2020, 63.