Legislator Giurisprudenza & Legislazione
101.000 CH-TI

Art. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (103 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 4 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati. [1]

2 Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

3 Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini. [2]

4 Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto del principio della sussidiarietà. [3]

[1] Modifica dell’art. 4 cpv. 1 approvata con votazione popolare del 25.9.2016: voti favorevoli 56'416, voti contrari 38'073, in vigore dal 1.4.2018 - BU 2018, 81.

[2] Modifica dell’art. 4 cpv. 3 approvata con votazione popolare del 5.6.2011: voti favorevoli 40'027, voti contrari 13'386, in vigore dal 28.6.2011 - BU 2011, 345.

[3] Introduzione dell’art. 4 cpv. 4 approvata con votazione popolare del 9.2.2020: voti favorevoli 41'284, voti contrari 36'546, in vigore dal 28.2.2020 - BU 2020, 63.

← Art. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Art. 5 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →