Art. 39 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
Art. 39 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda. [23]
2bis In entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare. [24]
3 Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.
[23] Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.
[24] Introduzione dell’art. 39 cpv. 2 bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.