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Art. 39 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

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Art. 39 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1 La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

2 Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda. [23]

2bis In entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare. [24]

3 Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.

[23] Modifica dell’art. 39 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.

[24] Introduzione dell’art. 39 cpv. 2 bis approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 47'630, voti contrari 17'297; in vigore dal 1.4.2019 - BU 2019, 85.

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