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CH-TI
Art. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
Art. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
1 La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.
2 Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.