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Art. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

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Art. 2 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1 La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.

2 Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

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