482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 16 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 16 RCani
1 I detentori di cani di cui all’articolo 14 LCani sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di detenzione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale.
2 Il detentore deve ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in possesso del cane.
3 Per i cuccioli dei cani di cui all’articolo 14 LCani non ceduti a terzi la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il quarto mese di età.