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Art. 16 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 16 RCani

1 I detentori di cani di cui all’articolo 14 LCani sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di detenzione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale.

2 Il detentore deve ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in possesso del cane.

3 Per i cuccioli dei cani di cui all’articolo 14 LCani non ceduti a terzi la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il quarto mese di età.

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