482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 11 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 11 RCani
[5] 1 Gli istruttori cinofili autorizzati rilasciano alla fine del corso di base un attestato di frequenza ad ogni partecipante.
2 Entro un mese dalla conclusione del corso, l’istruttore comunica all’autorità cantonale competente nome, cognome e indirizzo di ogni partecipante a cui ha rilasciato l’attestato di frequenza.
3 Il partecipante esibisce l’attestato di frequenza al momento della registrazione come detentore nella banca dati sui cani presso il Comune di domicilio.
[5] Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025, 396.