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Art. 11 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 11 RCani

[5] 1 Gli istruttori cinofili autorizzati rilasciano alla fine del corso di base un attestato di frequenza ad ogni partecipante.

2 Entro un mese dalla conclusione del corso, l’istruttore comunica all’autorità cantonale competente nome, cognome e indirizzo di ogni partecipante a cui ha rilasciato l’attestato di frequenza.

3 Il partecipante esibisce l’attestato di frequenza al momento della registrazione come detentore nella banca dati sui cani presso il Comune di domicilio.

[5] Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025, 396.

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