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§ 5 Legge sugli assegni familiari (Legge cantonale sugli assegni familiari, FZG) - Assegno di nascita e assegno di adozione

Indennità familiari
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§ 5 Legge cantonale sugli assegni familiari, LAF · Assegno di nascita e assegno di adozione

1. Alle persone aventi diritto viene concessa un'indennità di nascita o di adozione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge sugli assegni familiari.

2. L'importo dell'indennità corrisponde al quintuplo di un assegno mensile per figli ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 3 della Legge sugli assegni familiari.

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