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§ 22 Legge sugli assegni familiari (Legge cantonale sugli assegni familiari, FZG) - Riserve di fluttuazione e scioglimento delle casse

Finanziamento - Compensazione degli Oneri
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§ 22 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG - Riserve di fluttuazione e scioglimento delle casse · Riserve di fluttuazione e scioglimento delle casse

1. Se le riserve della Cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna superano il 50 percento di una spesa media annua, essa richiede al Consiglio di Stato una riduzione dell'aliquota contributiva. Se le riserve scendono sotto il 20 percento, richiede al Consiglio di Stato un aumento dell'aliquota contributiva.

2. In caso di scioglimento di una cassa di compensazione familiare, il patrimonio di quest'ultima viene distribuito proporzionalmente tra le casse di compensazione familiare che accolgono i membri, in base ai contributi versati secondo la presente legge.

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