Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni (LTD) - Scopo e obiettivi (GDT)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. La presente legge serve a promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni, in particolare al fine di
a) aumentare la competitività e la forza innovativa della piazza economica dei Grigioni;
b) rendere più attrattiva la piazza abitativa ed economica dei Grigioni; oppure di
c) liberare potenziali di valore aggiunto supplementari nei Grigioni.
1. Il Gran Consiglio concede un credito d'impegno quadro pari a 40 milioni di franchi al fine di promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni ai sensi della presente legge.
2. Il Gran Consiglio stabilisce questo credito di propria competenza.
1. Nel rispetto della neutralità della concorrenza, per la promozione della trasformazione digitale il Cantone può
a) concedere contributi a progetti di imprese nonché di istituti e di organizzazioni;
b) avviare e finanziarie progetti e misure propri, se non devono essere finanziati in conformità ad altre basi giuridiche;
c) dare avvio a collaborazioni o partecipare a istituti, organizzazioni o enti responsabili e cofinanziarli allo scopo di attuare progetti.
1. I contributi possono essere concessi in misura di al massimo il 50 per cento dei costi d'investimento e di al massimo il 50 per cento dei costi d'esercizio per i primi cinque anni d'esercizio.
2. Progetti e misure propri del Cantone possono essere finanziati integralmente dal Cantone. Il finanziamento dell'esercizio è limitato a un massimo di cinque anni.
3. In caso di collaborazioni e partecipazioni il Cantone può cofinanziare la quota dei costi che rientra nel suo interesse per un massimo di cinque anni.
1. Al fine di promuovere la trasformazione digitale, il Cantone costituisce un'organizzazione specialistica interdisciplinare che si occupa principalmente dei seguenti compiti
a) identificare, avviare, accompagnare e coordinare progetti di digitalizzazione;
b) sostenere il Cantone nello svolgimento dei suoi compiti in conformità alla presente legge;
c) verificare la fattibilità e l'efficacia di progetti di digitalizzazione;
d) fornire suggerimenti relativi alla promozione;
e) offrire un servizio di riferimento alle organizzazioni di categoria in questioni relative alla trasformazione digitale e a progetti di digitalizzazione.
2. Il Cantone delega questi compiti a terzi. A tal fine può creare un ente responsabile insieme a terzi o partecipare a un tale ente.
1. Le decisioni dei dipartimenti in merito a prestazioni promozionali per le quali non può essere fatto valere alcun diritto sono impugnabili con ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.
1. Il Governo presenta ogni anno rapporto al Gran Consiglio in merito alle attività e alle aggiudicazioni nel quadro della presente legge.
1. La legge rimane valida fino a quando il credito d'impegno quadro sarà esaurito o sarà scaduto, al più tardi fino al 31 dicembre 2030.