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Art. 4 Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Ammortamento dei mutui

Promozione della costruzione di abitazioni di utilità pubblica
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Art. 4 OPrA · Ammortamento dei mutui

1. Il termine per l'inizio dell'ammortamento viene stabilito caso per caso.

2. In casi di rigore di cui il debitore non ha colpa, su domanda motivata l'ammortamento dei mutui può essere sospeso.

3. In caso di sospensione, la durata dei mutui può essere prolungata di dieci anni al massimo.

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