Art. 3 Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Concetti e definizioni
Art. 3 OPrA · Concetti e definizioni
1. Si applicano i seguenti concetti
a) regione di montagna e collinare: le zone di montagna I-IV e la zona collinare conformemente al diritto federale;
b) costi d'investimento: costi del terreno e di costruzione oppure costi d'acquisto;
c) costi del terreno: i costi e le spese accessorie per l'acquisto del terreno, le spese per liquidazioni, per lavori di pianificazione e per il finanziamento prima dell'inizio dei lavori, nonché i costi dell'urbanizzazione generale, inclusi i contributi di urbanizzazione versati a comuni e corporazioni;
d) costi di costruzione: i costi per lavori preparatori, edifici, lavori di sistemazione esterna e di urbanizzazione nonché le spese per i costi accessori di costruzione;
e) costi d'acquisto: il prezzo d'acquisto più le spese notarili, le spese del registro fondiario e le imposte sul trapasso di proprietà.
2. I costi di rinnovo corrispondono per analogia ai costi di costruzione.
3. Per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna vale inoltre quanto segue
a) in caso di acquisto combinato a un rinnovo vengono considerati quali costi d'investimento sia i costi d'acquisto sia quelli di rinnovo;
b) in caso di acquisto combinato a una demolizione con ricostruzione vengono considerati quali costi d'investimento soltanto i costi della ricostruzione;
c) i costi vengono determinati sulla base delle corrispondenti voci previste dal codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB).