950.270
VFWOPRA
CH-GR
Art. 2 Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Delega di compiti
Disposizioni generali
Art. 2 OPrA · Delega di compiti
1. L'esecuzione della promozione della costruzione di abitazioni di utilità pubblica viene in parte delegata alle due organizzazioni mantello per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica.
2. La competenza delle due organizzazioni mantello viene determinata in base all'affiliazione del committente di abitazioni che presenta la domanda.
3. L'entità dei compiti delegati e il finanziamento vengono stabiliti in un mandato di prestazioni tra il Dipartimento e la corrispondente organizzazione mantello.
4. Le competenze decisionali non vengono delegate. Le organizzazioni mantello formulano raccomandazioni a destinazione delle autorità competenti.