Legislator Giurisprudenza & Legislazione
950.270 VFWOPRA CH-GR

Art. 2 Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Delega di compiti

Disposizioni generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (19 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 OPrA · Delega di compiti

1. L'esecuzione della promozione della costruzione di abitazioni di utilità pubblica viene in parte delegata alle due organizzazioni mantello per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica.

2. La competenza delle due organizzazioni mantello viene determinata in base all'affiliazione del committente di abitazioni che presenta la domanda.

3. L'entità dei compiti delegati e il finanziamento vengono stabiliti in un mandato di prestazioni tra il Dipartimento e la corrispondente organizzazione mantello.

4. Le competenze decisionali non vengono delegate. Le organizzazioni mantello formulano raccomandazioni a destinazione delle autorità competenti.

← Art. 1 OPrA Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Competenze Art. 3 OPrA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →