Ordinanza concernente la promozione degli alloggi (OPrA) - Competenze (VFW)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. Il Dipartimento competente è il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento).
2. Il servizio competente è l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio).
3. L'Ufficio è competente per la concessione di mutui e contributi nei limiti della propria competenza finanziaria, per la sospensione dell'ammortamento e per la proroga della durata dei mutui nonché per il rigetto di domande.
1. L'esecuzione della promozione della costruzione di abitazioni di utilità pubblica viene in parte delegata alle due organizzazioni mantello per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica.
2. La competenza delle due organizzazioni mantello viene determinata in base all'affiliazione del committente di abitazioni che presenta la domanda.
3. L'entità dei compiti delegati e il finanziamento vengono stabiliti in un mandato di prestazioni tra il Dipartimento e la corrispondente organizzazione mantello.
4. Le competenze decisionali non vengono delegate. Le organizzazioni mantello formulano raccomandazioni a destinazione delle autorità competenti.
1. Si applicano i seguenti concetti
a) regione di montagna e collinare: le zone di montagna I-IV e la zona collinare conformemente al diritto federale;
b) costi d'investimento: costi del terreno e di costruzione oppure costi d'acquisto;
c) costi del terreno: i costi e le spese accessorie per l'acquisto del terreno, le spese per liquidazioni, per lavori di pianificazione e per il finanziamento prima dell'inizio dei lavori, nonché i costi dell'urbanizzazione generale, inclusi i contributi di urbanizzazione versati a comuni e corporazioni;
d) costi di costruzione: i costi per lavori preparatori, edifici, lavori di sistemazione esterna e di urbanizzazione nonché le spese per i costi accessori di costruzione;
e) costi d'acquisto: il prezzo d'acquisto più le spese notarili, le spese del registro fondiario e le imposte sul trapasso di proprietà.
2. I costi di rinnovo corrispondono per analogia ai costi di costruzione.
3. Per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna vale inoltre quanto segue
a) in caso di acquisto combinato a un rinnovo vengono considerati quali costi d'investimento sia i costi d'acquisto sia quelli di rinnovo;
b) in caso di acquisto combinato a una demolizione con ricostruzione vengono considerati quali costi d'investimento soltanto i costi della ricostruzione;
c) i costi vengono determinati sulla base delle corrispondenti voci previste dal codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione (CRB).
1. Il termine per l'inizio dell'ammortamento viene stabilito caso per caso.
2. In casi di rigore di cui il debitore non ha colpa, su domanda motivata l'ammortamento dei mutui può essere sospeso.
3. In caso di sospensione, la durata dei mutui può essere prolungata di dieci anni al massimo.
1. La domanda di promozione da parte del Cantone deve essere inoltrata all'organizzazione mantello competente. Essa è considerata presentata se per edifici abitativi situati nel Cantone viene presentata una domanda per la promozione da parte della Confederazione.
1. Il reddito e la sostanza imponibili devono essere per tre anni consecutivi inferiori ai limiti di reddito e di sostanza stabiliti.
1. La capacità economica è esaurita se viene esercitata un'attività lucrativa in misura adeguata ed esigibile e se vengono sfruttate le possibilità di reddito esistenti.
1. Gli oneri finanziari, esclusi gli interessi del capitale proprio, devono essere adeguatamente proporzionati al reddito e alla sostanza delle persone e delle famiglie che ricevono contributi per il loro edificio abitativo.
2. Il finanziamento e la sostenibilità dell'investimento vengono valutati in base ai costi d'investimento e devono essere dimostrati mediante un preventivo pluriennale.
1. I limiti di reddito e di sostanza vengono adeguati in caso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del 10 per cento. Il primo momento determinante è giugno 2025.
2. I limiti conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della legge ammontano a 60 000 rispettivamente a 170 000 franchi, quelli conformemente all'articolo 7 capoverso 2 della legge a 3000 rispettivamente a 20 000 franchi.
1. I contributi vengono versati solo per edifici abitativi adeguati e realizzati secondo principi economici e secondo lo stato della tecnica edilizia.
2. I contributi vengono versati solo per investimenti importanti. I lavori di manutenzione e riparazione di rilevanza secondaria non danno diritto a contributi. Non vengono concessi contributi inferiori a 15 000 franchi.
3. Le modifiche di progetto nonché le trasformazioni e gli ampliamenti successivi richiedono il previo consenso dell'Ufficio.
1. I requisiti posti alle dimensioni dell'edificio abitativo e al programma minimo degli spazi sono stabiliti nell'allegato. In caso di rinnovi e acquisti di edifici abitativi esistenti, sono eccezionalmente possibili deroghe.
2. Devono essere soddisfatti i requisiti posti all'edificazione adatta ai disabili. In caso di rinnovi e acquisti di edifici abitativi esistenti nonché in caso di costi supplementari sproporzionati dovuti a questi requisiti, sono eccezionalmente possibili deroghe.
1. I limiti per i costi d'investimento senza costi del terreno sono stabiliti nell'allegato. Essi aumentano o diminuiscono in base all'ultimo stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni nell'edilizia nella regione Svizzera orientale nell'anno precedente.
2. Per ogni unità abitativa viene preso in considerazione al massimo un posteggio.
3. In singoli casi, in presenza di condizioni particolari i limiti dei costi possono essere aumentati fino al 10 per cento, specialmente in caso di condizioni edilizie difficili, di oneri pianificatori particolari, di edifici abitativi per persone anziane o di edificazione adatta ai disabili.
1. I trapassi di proprietà sono ammessi solo con l'approvazione dell'Ufficio. Tale approvazione viene rilasciata se la persona che rileva l'oggetto soddisfa i presupposti e rispetta gli oneri e le condizioni stabiliti. Se vengono realizzati utili immobiliari, i contributi vanno rimborsati nel limite di questi utili, dopo deduzione delle imposte sugli utili.
2. Una locazione integrale o parziale è ammissibile solamente con l'approvazione dell'Ufficio. Tale approvazione viene rilasciata se i conduttori soddisfano i presupposti e la pigione è adeguata.
1. Un superamento sostanziale e presumibilmente permanente dei limiti di reddito o di sostanza sussiste se tale superamento ammonta almeno al 30 per cento e si verifica per tre anni consecutivi.
1. In caso di destinazione ad altro scopo, mancata approvazione in caso di trapasso di proprietà e locazione o in presenza di altri motivi di rimborso, i contributi devono essere rimborsati pro rata.
1. Le domande di contributi promozionali vanno presentate all'Ufficio secondo le direttive di quest'ultimo.
1. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione in merito alla garanzia di contributo, occorre dichiarare dinanzi all'Ufficio che gli oneri e le condizioni associati alla garanzia di contributo vengono accettati. In caso di mancata accettazione entro il termine fissato, la decisione relativa alla garanzia di contributo viene meno.
1. Con l'approvazione del Dipartimento, l'Ufficio può emanare istruzioni.
1. Se la decisione di promozione di prima istanza è giunta prima dell'entrata in vigore della legge e della presente ordinanza, rimane applicabile il diritto previgente.