Tariffario delle tasse per la metrologia (Regolamento tariffario) - Viaggio e trasporto a) Principio
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. Per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità, in base alla capacità di pesatura dello strumento di pesatura, ammonta a
a) fino a 5 kg: fr. 10.-
b) di oltre 5 fino a 20 kg: fr. 12.-
c) di oltre 20 fino a 50 kg: fr. 19.-
d) di oltre 50 fino a 100 kg: fr. 27.-
e) di oltre 100 fino a 200 kg: fr. 35.-
f) di oltre 200 fino a 500 kg: fr. 40.-
g) di oltre 500 fino a 1000 kg: fr. 51.-
h) di oltre 1000 fino a 1500 kg: fr. 62.-
2. Nelle aziende con più bilance si conteggiano le seguenti spese
a) fino a 5 bilance la rispettiva tariffa unitaria per bilancia;
b) da 6 ad 8 bilance la somma delle 5 maggiori tariffe unitarie;
c) da 9 e più bilance la somma delle 7 maggiori tariffe unitarie.
3. Per ogni giorno lavorativo è possibile conteggiare al massimo 130 franchi di spese.
1. Se non si trasportano strumenti di verificazione
a) * viene riconosciuta un'indennità per chilometro conformemente all'ordinanza sul personale;
b) l'indennità per il tempo di viaggio si basa sull'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione. [2]
1. Per la verificazione ordinaria delle pompe di benzina l'indennità per i costi di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione ammonta a
a) 25 franchi per ogni esercizio di 1 pompa
b) 35 franchi per ogni esercizio di 2 e 3 pompe
c) 50 franchi per ogni esercizio di 4 e 5 pompe
d) 70 franchi per ogni esercizio da 6 a 9 pompe
e) 80 franchi per ogni esercizio con 10 e più pompe
2. Per la verificazione ordinaria di strumenti misuratori di quantità di gas, per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità ammonta a 36 franchi per esercizio.
3. Per le verificazioni straordinarie di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas l'indennità si basa sull'articolo 2 del presente tariffario.
1. Per il tempo d'attesa che il verificatore non ha né causato né potuto utilizzare l'autore è tenuto a versare un'indennità giusta l'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.
1. Le tasse di utilizzazione delle pese a ponte ammontano a seconda del veicolo al massimo a
a) in caso di determinazione del peso con un processo di pesatura (lordo o tara)
1. fino a 1000 kg: fr. 10.-
2. oltre 1000 fino a 1800 kg: fr. 12.-
3. oltre 1800 fino a 3000 kg: fr. 14.-
4. oltre 3000 fino a 5000 kg: fr. 17.-
5. oltre 5000 fino a 8000 kg: fr. 20.-
6. 8000 fino a 12 000 kg: fr. 23.-
7. 12 000 fino a 20 000 kg: fr. 27.-
8. 20 000 fino a 40 000 kg: fr. 30.-
9. oltre 40 000 kg: fr. 35.-
b) in caso di determinazione del peso con due processi di pesatura (lordo e tara; peso lordo)
1. fino a 1000 kg: fr. 12.-
2. oltre 1000 fino a 1800 kg: fr. 16.-
3. oltre 1800 fino a 3000 kg: fr. 20.-
4. oltre 3000 fino a 5000 kg: fr. 24.-
5. oltre 5000 fino a 8000 kg: fr. 28.-
6. oltre 8000 fino a 12 000 kg: fr. 33.-
7. oltre 12 000 fino a 20 000 kg: fr. 39.-
8. oltre 20 000 fino a 40 000 kg: fr. 45.-
9. oltre 40 000 kg: fr. 49.-
1. Per la pesatura è rilasciato gratuitamente un certificato di pesatura. Per ogni ulteriore certificato può essere riscossa una tassa di 1 franco.
1. Il presente tariffario entra in vigore il 1° maggio 1993 e sostituisce le disposizioni contraddittorie.