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Ordinanza relativa alla legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022 (Ordinanza cantonale sui casi di rigore COVID-19 2022, OCCR 22) - Entità del sostegno

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1. L'entità del sostegno corrisponde ai costi scoperti insorti nel periodo determinante. Tali costi vengono calcolati secondo le corrispondenti disposizioni del diritto federale.

2. I costi scoperti di un settore vengono considerati al massimo nella misura dei costi scoperti dell'impresa.

1. Il periodo determinante è il primo trimestre del 2022.

2. Le spese e i ricavi devono essere inoltrati per l'intero trimestre e vengono considerati globalmente per questo periodo.

3. L'impresa può chiedere che il mese di marzo 2022 non venga considerato e che vengano considerati complessivamente solo i mesi di gennaio e febbraio 2022.

1. Gli uffici e gli organi cantonali competenti conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022 sono

a) il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS);

b) l'Amministrazione delle imposte;

c) l'Amministrazione delle finanze;

d) l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML);

e) l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS);

f) il Controllo delle finanze.

1. La competenza per l'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore nonché per la garanzia del versamento dei contributi spetta al DEPS.

2. Nel quadro dei suoi compiti, l'Amministrazione delle imposte è competente per la determinazione dell'utile imponibile. Essa notifica al DEPS i dati corrispondenti allo scopo di dare esecuzione alla partecipazione condizionata agli utili.

3. Nel quadro delle sue consuete competenze, l'Amministrazione delle finanze procede al versamento.

4. Su richiesta, l'UCIAML e l'IAS forniscono al DEPS o ai terzi da esso incaricati di compiti esecutivi informazioni sul sostegno, come l'indennità per lavoro ridotto o l'indennità per perdita di guadagno, che è stato concesso alle corrispondenti imprese nel periodo determinante.

5. Nel quadro della propria vigilanza finanziaria il Controllo delle finanze sostiene la lotta contro gli abusi.

1. Il DEPS definisce ulteriori direttive per l'esecuzione, come le indicazioni, i documenti, i consensi e le conferme necessari che devono essere inoltrati.

2. Il DEPS stabilisce le regole che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti per casi di rigore.

1. La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022 ed è valida fino all'abrogazione della legge cantonale sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022.

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