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Legge cantonale sulle foreste (LCFo) - Scopo (KWAG)

68 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (68)

Testo normativo (68 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente legge ha lo scopo di

a) conservare la foresta dal profilo quantitativo e qualitativo,

b) svolgere le funzioni della foresta,

c) proteggere la foresta come ambiente naturale di vita,

d) sfruttare in modo sostenibile la foresta,

e) promuovere e tutelare l'economia forestale e del legno.

Disposizioni generali

1. Affinché un popolamento sia considerato foresta, devono essere adempiti i seguenti criteri minimi

a) un'estensione della superficie di 800 m²,

b) una larghezza minima di 12 m,

c) un'età di 20 anni.

2. Le superfici boscate con un'estensione superiore a 500 m² sono considerate foresta se adempiono a una funzione della foresta.

3. In caso di superfici boscate che svolgono importanti funzioni sociali e protettive è possibile rimanere al di sotto dei criteri minimi conformemente al capoverso 1.

4. Quali forme particolari di foresta sono considerati in particolare boschi pascolati e selve.

Disposizioni generali

1. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, per la procedura di opposizione fanno stato per analogia le disposizioni della procedura cantonale di ricorso amministrativo.

2. Chi non presenta opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. L'autorità cantonale competente per il rilascio di permessi di dissodamento è il Dipartimento. Sono fatte salve disposizioni divergenti relative alla competenza o alla procedura contenute in altri atti normativi cantonali.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. L'Ufficio espone pubblicamente le domande di dissodamento per 30 giorni. L'esposizione deve avvenire anche nei comuni interessati.

2. L'esposizione deve essere pubblicata sull'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone e contemporaneamente resa nota nei comuni tramite i mezzi di pubblicazione usuali.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. Le opposizioni devono essere presentate per iscritto al Dipartimento, entro il termine di esposizione, con una breve motivazione.

2. È legittimato a presentare opposizione chiunque sia interessato dal progetto di dissodamento e possa far valere un interesse degno di protezione o chiunque vi sia autorizzato in base al diritto federale. Sono legittimati a presentare opposizione anche i comuni interessati.

3. L'autorità cantonale competente decide in merito alle opposizioni nel quadro della decisione di dissodamento.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. Nel quadro del permesso di dissodamento, l'autorità cantonale competente può richiedere una garanzia del rimboschimento compensativo.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. I vantaggi che risultano dai permessi di dissodamento devono essere compensati dai beneficiari. Essi corrispondono al 50 per cento della differenza di valore del fondo prima e dopo il dissodamento. I pagamenti compensativi vengono tassati e riscossi dal Cantone.

2. I versamenti di compensazione vengono assegnati a un fondo di compensazione per i dissodamenti. Questi mezzi vanno destinati al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Procedura di dissodamento

1. Il Governo disciplina i dettagli della procedura di dissodamento ed emana le disposizioni necessarie relative alla compensazione del dissodamento e ai versamenti di compensazione.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Accertamento del carattere forestale

1. Chi comprova un interesse degno di protezione può inoltrare al servizio forestale cantonale una domanda di accertamento del carattere forestale.

2. L'accertamento del carattere forestale si riferisce alla superficie il cui carattere forestale è contestato.

3. Va previamente sentito chi è interessato dall'accertamento del carattere forestale e potrebbe avere un interesse degno di protezione alla decisione di accertamento del carattere forestale.

4. La procedura di accertamento del carattere forestale si conclude con una decisione del Dipartimento. Questa decisione va comunicata ai richiedenti e agli ulteriori interessati, al comune, nonché agli aventi diritto di ricorso conformemente al diritto federale.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Accertamento del carattere forestale

1. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione conformemente al diritto in materia di pianificazione del territorio, le delimitazioni di foreste e zone di utilizzazione vengono effettuate a norma del diritto federale.

2. I piani di utilizzazione con le aree forestali e i margini della foresta iscritti vanno esposti pubblicamente e resi noti a norma della legislazione cantonale in materia di pianificazione territoriale.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Accertamento del carattere forestale

1. Le opposizioni contro gli accertamenti del carattere forestale devono essere presentate per iscritto al Dipartimento, entro il termine di esposizione, con una breve motivazione.

2. È legittimato a presentare opposizione chiunque sia interessato dall'accertamento del carattere forestale e possa far valere un interesse degno di protezione o chiunque vi sia autorizzato in base al diritto federale. Sono legittimati a inoltrare opposizione anche i comuni interessati.

3. Il Dipartimento tratta le opposizioni e decide in merito all'accertamento del carattere forestale.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Accertamento del carattere forestale

1. Accertamenti dei margini forestali cresciuti in giudicato vanno iscritti nei piani delle utilizzazioni dei comuni.

2. I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

Procedura di dissodamento e accertamento del carattere forestale - Accertamento del carattere forestale

1. Il Governo disciplina i dettagli della procedura di accertamento del carattere forestale.

2. La competenza per l'accertamento del carattere forestale è del Dipartimento.

Costruzioni e impianti forestali

1. Costruzioni e impianti forestali nella foresta richiedono una procedura di approvazione del progetto. La competenza per l'approvazione spetta al Governo, che nella stessa procedura decide anche in merito al sussidio cantonale.

2. Per le costruzioni e gli impianti compresi nella procedura, l'approvazione del progetto ha l'effetto di una pianificazione delle utilizzazioni e di una licenza edilizia. Nel caso di strade forestali e opere di protezione, tale effetto vale anche per i tratti situati al di fuori dell'area forestale.

Costruzioni e impianti forestali

1. L'Ufficio espone pubblicamente per 30 giorni i progetti d'esposizione, nonché le domande per altre autorizzazioni che necessitano di coordinamento. L'esposizione deve avvenire anche nel comune interessato.

2. L'esposizione deve essere pubblicata sull'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone e contemporaneamente resa nota nei comuni tramite i mezzi di pubblicazione usuali.

Costruzioni e impianti forestali

1. A partire dal giorno in cui viene resa pubblica l'esposizione, i progetti di costruzione previsti nell'area interessata dal progetto forestale richiedono un'autorizzazione supplementare del Dipartimento. Nella procedura semplificata conformemente all'articolo 22, questa autorizzazione supplementare è richiesta a partire dalla comunicazione scritta. Essa viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola l'acquisto dei terreni o l'esecuzione del progetto forestale.

2. I comuni devono notificare immediatamente per iscritto all'Ufficio relativi progetti di costruzione.

Costruzioni e impianti forestali

1. Le opposizioni devono essere presentate per iscritto al Dipartimento, entro il termine di esposizione di 30 giorni, con una breve motivazione.

2. È legittimato a presentare opposizione chiunque sia interessato dal progetto d'esposizione e abbia un interesse degno di protezione alla sua abrogazione o modifica o chiunque vi sia autorizzato in base al diritto federale. Sono legittimati a presentare opposizione anche i comuni interessati.

3. Si possono far valere

a) obiezioni al progetto d'esposizione e alle relative domande per ulteriori autorizzazioni, nonché a un'eventuale espropriazione e alla sua estensione;

b) richieste di indennizzo, in particolare pretese per diritti rivendicati e altre pretese che scaturiscono dalla legge cantonale sulle espropriazioni.

4. I diritti che non sono riportati nell'elenco dei diritti da acquisire e che sono interessati dal progetto, possono essere annunciati nel piano d'acquisto dei terreni fino al termine dell'udienza di conciliazione.

Costruzioni e impianti forestali

1. Il Governo decide in merito alle opposizioni contro il progetto e all'approvazione del progetto d'esposizione in un decreto coordinato.

2. Con il decreto di approvazione del progetto, il Governo rilascia di regola anche tutte le ulteriori autorizzazioni.

3. Le approvazioni dei progetti sono valide cinque anni e vincolanti per chiunque.

Costruzioni e impianti forestali

1. Con l'approvazione del progetto è considerato concesso il diritto di espropriazione. L'evasione delle richieste di indennizzo avviene in procedura di acquisto dei terreni conformemente alle disposizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.

2. I diritti reali su fondi che sono necessari per la costruzione e la manutenzione delle costruzioni e degli impianti forestali, nonché ulteriori diritti vengono indennizzati dai proprietari delle opere conformemente alle disposizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.

Costruzioni e impianti forestali

1. Se dopo il decreto di approvazione si rendono necessarie sostanziali modifiche al progetto, va svolta una nuova esposizione se non sono dati i presupposti della procedura semplificata conformemente all'articolo 22.

Costruzioni e impianti forestali

1. In caso di progetti o modifiche a progetti limitati territorialmente che interessano un numero esiguo e chiaramente identificabile di proprietari fondiari, non toccano interessi di terzi degni di protezione e non hanno conseguenze per il territorio e l'ambiente, si può rinunciare a un'esposizione pubblica.

2. In casi simili l'Ufficio, d'accordo con i comuni, rende noto per iscritto il progetto o le modifiche di progetto ai proprietari fondiari, ai terzi interessati, nonché alle organizzazioni legittimate a ricorrere. Entro 30 giorni questi possono prendere visione della documentazione relativa al progetto e presentare opposizione.

3. Per la procedura di opposizione e l'approvazione del progetto si applicano per analogia le disposizioni della procedura ordinaria.

Costruzioni e impianti forestali

1. La manutenzione ordinaria di edifici e impianti forestali compete ai proprietari delle opere.

2. L'Ufficio disciplina il controllo e la conservazione delle opere.

3. Per ripristinare e riparare opere esistenti non è necessaria una procedura di approvazione del progetto.

Costruzioni e impianti forestali

1. I comuni sono autorizzati ad adottare misure immediate. Se l'urgenza lo permette, esse vanno eseguite in accordo con l'Ufficio.

2. Le misure immediate includono tutti i provvedimenti urgenti per difendersi da un danno incombente o dal rischio che esso aumenti in caso di catastrofi naturali. Vi rientrano in particolare le misure di sicurezza e gli sgomberi in caso di caduta di valanghe, colate detritiche e inondazioni.

3. Eventuali autorizzazioni necessarie possono essere richieste a posteriori.

Costruzioni e impianti forestali

1. Il Governo designa gli edifici e gli impianti forestali e disciplina i dettagli della procedura di approvazione del progetto.

2. Per edifici e impianti forestali, su domanda del richiedente il Cantone può assumere la direzione del progetto.

Foresta e pianificazione del territorio

1. Il permesso per piccoli edifici e piccoli impianti forestali nella foresta è rilasciato dal comune. L'Ufficio va previamente sentito.

Foresta e pianificazione del territorio

1. Per edifici e impianti non forestali nella foresta è necessario un permesso di dissodamento.

2. Per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali nella foresta non è necessario il permesso di dissodamento. I permessi EFZ presuppongono l'approvazione dell'Ufficio.

Foresta e pianificazione del territorio

1. Il Governo istituisce tre commissioni di pericolo. Esso attribuisce loro i territori di competenza.

2. Le commissioni di pericolo valutano le zone minacciate da pericoli naturali e registrano tale valutazione in un piano.

3. Il piano della commissione di pericolo è vincolante per le autorità. I comuni devono trasferirlo in tempi brevi nell'ordinamento base.

Foresta e pianificazione del territorio

1. La distanza minima di edifici e impianti dal bosco ad alto fusto ammonta a dieci metri, dal bosco ceduo a cinque metri.

Foresta e pianificazione del territorio

1. In casi eccezionali, in base a nuove linee di arretramento o di allineamento i comuni possono prevedere distanze dalla foresta più limitate. Queste distanze vanno fissate nella pianificazione delle utilizzazioni.

2. Edifici e impianti esistenti nella fascia di arretramento dalla foresta possono essere innalzati, ampliati, muniti di costruzioni annesse oppure essere ricostruiti in loco dopo la distruzione o la demolizione, se la distanza dalla foresta non viene ridotta e se ciò è permesso a norma del diritto edilizio e pianificatorio.

3. Per edifici e impianti sotterranei, piccoli edifici, tralicci dell'alta tensione e simili, le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni d'eccezione nel quadro della procedura direttiva. L'Ufficio va previamente sentito.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi boschivi

1. La protezione dai pericoli naturali spetta ai comuni, per quanto la presente legge non deleghi la competenza al Cantone.

2. ...

3. Il Cantone elabora le basi per la valutazione dei potenziali pericoli e rischi legati ai pericoli naturali. Esso valuta i rischi sulla base di matrici degli obiettivi di protezione e indica i possibili provvedimenti.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi boschivi

1. In casi particolari, ai fini della protezione dei pericoli naturali e su domanda del comune il Cantone può fungere da committente durante la pianificazione e la realizzazione di misure di protezione.

2. Il Cantone e il comune disciplinano i dettagli per via contrattuale.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi boschivi

1. In caso di pericolo elevato di incendio di boschi e di campi è proibito accendere fuochi al di fuori degli insediamenti. Il Cantone rende nota la situazione di pericolo al pubblico in forma adeguata.

2. Per focolari sicuri fuori dai boschi i comuni possono prevedere eccezioni dal divieto di accendere fuochi.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione della foresta

1. I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi sono tenuti a prevenire e a eliminare i danni alla foresta.

2. Il Cantone ordina i provvedimenti necessari atti alla prevenzione e all'eliminazione di danni e vigila sulla loro esecuzione. In caso di omissione esso può disporre l'esecuzione sostitutiva da parte di terzi con spese a carico dei responsabili.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione della foresta

1. Sono vietate le utilizzazioni che mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. Diritti esistenti inerenti a utilizzazioni nocive vanno riscattati. Il Dipartimento autorizza eccezioni.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione della foresta

1. Di principio la foresta è accessibile al pubblico. I comuni possono emanare delle restrizioni in caso di interessi pubblici preponderanti.

2. L'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta è permessa solo con l'autorizzazione del comune competente.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione della foresta

1. I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali.

2. Senza autorizzazione, la circolazione su strade forestali è ammessa nei limiti della legislazione federale per scopi agricoli, nonché per adempiere a compiti d'interesse pubblico.

3. I comuni possono prevedere ulteriori eccezioni e assoggettarle a un obbligo di autorizzazione.

4. L'esecuzione della presente disposizione è compito dei comuni.

Pericoli naturali e protezione della foresta - Protezione della foresta

1. Il Governo emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta e disciplina gli ulteriori dettagli relativi alla protezione della foresta.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Pianificazione forestale

1. Per la gestione della foresta è determinante la pianificazione forestale.

2. Sono oggetto della pianificazione forestale il piano di sviluppo forestale e il piano di gestione.

3. Il Governo disciplina i dettagli della pianificazione forestale.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Pianificazione forestale

1. Il piano di sviluppo forestale disciplina la gestione della foresta in modo sovraziendale e valido per tutto il territorio.

2. Esso contiene almeno un'analisi dello stato della foresta, gli obiettivi a lungo termine delle funzioni forestali, nonché le misure selvicolturali, tecniche e infrastrutturali generali. In esso vanno considerate anche le condizioni stazionali e i pericoli naturali.

3. Il piano di sviluppo forestale necessita del consenso dei comuni interessati, nonché dell'approvazione del Governo. Esso è vincolante per le autorità.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Pianificazione forestale

1. Il piano di sviluppo forestale viene esposto pubblicamente per 30 giorni presso l'Ufficio e nei comuni interessati. La pubblicazione dell'esposizione avviene nell'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone.

2. Entro il termine d'esposizione, chiunque può presentare proposte e sollevare obiezioni. In merito decide il Governo nel quadro dell'approvazione del piano di sviluppo forestale.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Pianificazione forestale

1. Il piano di gestione disciplina la gestione della foresta da parte delle aziende forestali. Esso va allestito da tutti i proprietari di foreste che hanno oltre 40 ettari di area forestale.

2. Il piano di gestione contiene almeno un'analisi dello stato della foresta e dello sviluppo forestale a livello aziendale, nonché i relativi obiettivi per le misure selvicolturali e lo sfruttamento del legno. Esso disciplina anche il controllo dell'efficacia.

3. Il piano di gestione deve essere approvato dall'Ufficio.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Gestione della foresta

1. Nella gestione della foresta vanno adeguatamente considerate le esigenze dell'effetto protettivo, dello sfruttamento del legno e sociali.

2. Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, il Cantone garantisce un minimo di cure della foresta.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Gestione della foresta

1. La base per lo sfruttamento del legno è data dal piano di gestione.

2. Lo sfruttamento del legno e gli interventi di cura nella foresta richiedono un'autorizzazione del servizio forestale.

3. Nel bosco privato i proprietari possono sfruttare per l'uso proprio, senza autorizzazione dell'organo forestale, fino a tre metri cubi di legno all'anno e per ettaro, se non richiedono sussidi. Lo sfruttamento richiede un previo accordo con l'ufficio forestale del settore.

4. Il Cantone può gestire vivai ed essiccatoi forestali per la produzione di sementi.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Gestione della foresta

1. Il Governo disciplina i dettagli della gestione della foresta. Esso indica in particolare le eccezioni al divieto di taglio raso ed emana le disposizioni necessarie per il ripopolamento di radure, nonché per la prevenzione e riparazione dei danni alla foresta.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Gestione della foresta

1. Possono essere delimitate riserve forestali per osservare lo sviluppo naturale della foresta, nonché per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali e di particolari forme di utilizzazione.

2. Le riserve forestali necessitano dell'approvazione dei proprietari di foreste.

3. Il Dipartimento è competente per la garanzia di sussidio e la stipulazione dei relativi contratti.

Pianificazione forestale e gestione della foresta - Gestione della foresta

1. L'alienazione di foresta appartenente a comuni e a enti di diritto pubblico, nonché la spartizione di foresta vengono autorizzate dal Dipartimento.

2. Le foreste private con una superficie globale inferiore a due ettari non possono di regola essere spartite. Il Dipartimento decide in merito a eccezioni motivate.

Provvedimenti promozionali - Provvedimenti promozionali generali

1. L'Ufficio promuove, sorveglia e coordina la formazione e il perfezionamento professionale del personale forestale. Il Cantone si assume al massimo il 50 per cento dei costi riconosciuti.

2. Il Cantone può partecipare a istituti di formazione del personale forestale e sostenerli finanziariamente.

3. Esso provvede a fornire consulenza gratuita ai proprietari di foreste.

Provvedimenti promozionali - Provvedimenti promozionali generali

1. Il Cantone può versare contributi per studi scientifici nell'ambito dell'economia forestale e del legno, nonché per il rilevamento di dati sulla foresta.

Provvedimenti promozionali - Provvedimenti promozionali generali

1. Il Cantone può affidare ad associazioni cantonali e regionali compiti che servono alla gestione della foresta e all'utilizzazione del legno.

2. La condizione per la concessione di sussidi cantonali è la stipulazione di un accordo di prestazioni.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. Secondo le disposizioni del diritto federale, il Cantone può concedere sussidi per provvedimenti promozionali nei settori protezione dai pericoli naturali, foresta di protezione, biodiversità della foresta ed economia forestale.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. Per provvedimenti per la protezione dai pericoli naturali e per l'adempimento delle funzioni della foresta di protezione, il Cantone versa sussidi pari ad al massimo l'80 per cento dei costi riconosciuti.

2. Per provvedimenti per la conservazione e il miglioramento della biodiversità della foresta e per il miglioramento dell'economicità della gestione della foresta, il Cantone versa sussidi pari ad al massimo il 70 per cento dei costi riconosciuti.

3. In casi straordinari nei quali predominano gli interessi cantonali, i sussidi possono essere aumentati fino al 100 per cento dei costi riconosciuti.

4. I sussidi sono garantiti nel quadro di progetti forestali o in base ad accordi di prestazioni.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. Il Cantone può versare sussidi per la cura di giovani popolamenti, per delimitazioni di foresta e pascolo, per l'accessibilità alla foresta, nonché per gli altri provvedimenti previsti nei piani di sviluppo forestale.

2. Il sussidio del Cantone è determinato in particolare sulla base dell'importanza e dell'economicità del progetto. Esso ammonta al massimo al 50 per cento dei costi riconosciuti.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. Hanno diritto a sussidio soprattutto i provvedimenti per la sorveglianza della foresta, nonché per la prevenzione e la riparazione di danni straordinari alla foresta che ne compromettono la conservazione, arrecati da fuoco, malattie, parassiti, sostanze nocive ed eventi naturali.

2. In caso di foreste con funzione protettiva o con una marcata diversità biologica, il Cantone, nel quadro di relativi piani, può versare sussidi alla prevenzione di danni provocati dalla selvaggina.

3. I sussidi ammontano al massimo all'80 per cento dei costi riconosciuti.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. I costi per l'elaborazione dei piani di sviluppo forestale vengono assunti dal Cantone.

2. Nel quadro dell'allestimento del piano d'esercizio, il Cantone si assume i costi per il rilevamento delle basi in caso di foreste con funzione protettiva e grande importanza ecologica. Le ulteriori spese sono a carico dei proprietari delle foreste.

Provvedimenti promozionali - Sussidi cantonali

1. Per la concessione di crediti d'investimento è competente l'Ufficio. Essi vengono versati secondo le disposizioni della legislazione federale sulle foreste.

Organizzazione forestale

1. Il capo dell'Ufficio dirige e sorveglia il servizio forestale cantonale.

Organizzazione forestale

1. L'area forestale viene suddivisa in settori forestali con un ente forestale responsabile.

2. Il Governo approva la suddivisione in settori in considerazione delle condizioni regionali e dei compiti da adempiere. Vanno previamente sentiti i proprietari di foreste.

3. L'ente forestale responsabile provvede a un'organizzazione adeguata del settore forestale. Il suo statuto deve essere approvato dall'Ufficio.

4. Alla direzione di settori forestali possono essere ammesse unicamente persone con una formazione forestale superiore. Dal punto di vista tecnico esse sono subordinate all'Ufficio.

Organizzazione forestale

1. Agli enti forestali responsabili vengono trasferiti compiti sovrani di vigilanza, di controllo e di esecuzione. Questi compiti vengono indennizzati nel quadro di accordi di prestazioni.

2. Il Dipartimento è competente per la garanzia dell'indennizzo e per la stipulazione degli accordi di prestazioni. Esso può delegare queste competenze del tutto o in parte all'Ufficio.

3. I comuni possono emanare regolamenti forestali. Questi devono essere approvati dall'Ufficio.

Organizzazione forestale

1. Per il calcolo del sussidio cantonale è determinante l'onere degli enti forestali responsabili.

2. Il sussidio cantonale per i compiti sovrani di vigilanza, di controllo e di esecuzione è articolato in un sussidio base che indennizza una parte dell'onere di base in proporzione all'area forestale e in un indennizzo riferito alle prestazioni per provvedimenti selvicolturali effettivamente forniti dagli enti forestali responsabili secondo l'accordo di prestazioni.

3. Se vengono fornite ulteriori prestazioni su incarico o in accordo con l'Ufficio, esse vanno indennizzate separatamente. Vi rientrano segnatamente prestazioni nel settore dei pericoli naturali.

Organizzazione forestale

1. Se l'ente forestale responsabile non adempie ai suoi obblighi, si procede a una riduzione o a una cancellazione dei sussidi. In casi gravi può essere ordinata un'esecuzione sostitutiva.

2. L'esecuzione sostitutiva avviene da parte dell'Ufficio o di un suo mandatario. I costi vengono addebitati all'ente forestale responsabile inadempiente.

Organizzazione forestale

1. Il Cantone sostiene la creazione di consorzi di gestione e ulteriori provvedimenti volti al miglioramento delle condizioni di gestione e a questo scopo può versare dei sussidi.

2. L'ammontare dei sussidi si conforma all'economicità e all'efficacia dei provvedimenti.

Procedura penale

1. Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o ad atti normativi e decisioni fondati su di essa viene punito con la multa fino a 40 000 franchi, se la contravvenzione non è già punita dal diritto federale. Tentativo e complicità sono punibili.

2. Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

3. I rapporti di rappresentanza sono giudicati secondo l'articolo 29 del Codice penale svizzero. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e i costi.

4. I comuni possono punire infrazioni al diritto comunale alla stregua di contravvenzioni, se non vi è già una relativa pena secondo il diritto federale o cantonale.

Procedura penale

1. I comuni sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.

1bis. La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari.

2. Il perseguimento penale e il giudizio delle altre infrazioni di diritto forestale competono alle autorità penali ordinarie.

Procedura penale

1. Il Dipartimento può ordinare il ripristino dello stato di legalità.

2. In caso di inadempienza avviene un'esecuzione sostitutiva a carico dei responsabili.

Disposizioni finali

1. La legge cantonale forestale del 25 giugno 1995 è abrogata.

Disposizioni finali

1. Se l'emanazione o la revisione di piani di utilizzazione sono avvenuti ancora senza delimitazione tra foresta e zone edificabili conformemente all'articolo 11, rimane valida la definizione dinamica di foresta. In questo caso l'accertamento del carattere forestale avviene prima della realizzazione di progetti di costruzione concreti.

Disposizioni finali

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

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