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Art. 2 Diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati di fuori Cantone

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Art. 2 Diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati di fuori Cantone

1. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'agricoltura fa stato per il diritto di godimento la seguente data: «Agli interessati di fuori Cantone il diritto di estivare bestiame può essere concesso soltanto a partire dal 1° febbraio.»

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