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Art. 2 Disposizioni esecutive per la Cooperativa grigionese di credito agrario (DEdCCA) - Vigilanza

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Art. 2 DEdCCA · Vigilanza

1. L'autorità cantonale di vigilanza è il Dipartimento.

2. Il Dipartimento esamina ed approva il rapporto di gestione ed il conto annuale della Cooperativa di credito prima che vangano sottoposti all'Assemblea generale. Per questo esame esso può ricorrere al Controllo cantonale delle finanze.

3. Il Dipartimento può in ogni momento prendere visione dei libri contabili e dei verbali della Cooperativa di credito ed emanare direttive per la gestione nel quadro della legge federale, dell'ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, nonché dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali.

4. Quale organo di controllo della Cooperativa di credito può venire designato il Controllo cantonale delle finanze.

5. Le decisioni sui crediti d'investimento e sugli aiuti aziendali devono essere trasmesse al Dipartimento.

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