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Art. 2 Ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura (OPAA) - Coordinamento dell'esecuzione

In generale
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Art. 2 OPAA · Coordinamento dell'esecuzione

1. Se a una fattispecie correlata sono applicabili sia disposizioni in materia di protezione delle acque nell'agricoltura sia altre disposizioni relative alla protezione delle acque, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione e l'Ufficio per la natura e l'ambiente coordinano l'esecuzione e definiscono le competenze.

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